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mercoledì 26 giugno 2013

PROFILI METODOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE LEGISLATIVA

Progetti e progettisti, di beni, servizi e norme, più analogie di quanto si possa (o voglia) credere

Giustamente le prime bozze di una norma, e i successivi elaborati sino al momento della definitiva approvazione, sono definiti “progetti di legge” o “disegni di legge”. Non si progettano solo i beni materiali (automobili, elettrodomestici, case, …), ma anche i beni immateriali e i servizi (una polizza, un pacchetto vacanze, un fondo d’investimento, …) e, sicuramente, anche le norme e prescrizioni (emesse da enti pubblici o privati) e le leggi, che nel nostro ordinamento sono riservate al livello statale e regionale.

Nella sua stesura finale, il progetto è l’elaborato (o insieme di elaborati) che descrive e definisce in maniera appropriata, esaustiva, comprensibile e univoca le caratteristiche costitutive e realizzative dell’oggetto. La definizione è valida tanto per un bene, quanto per un servizio o una norma. Cambieranno, secondo i casi, gli elaborati (disegno tecnico per un particolare meccanico, schema unifilare per un impianto elettrico, modulo di sottoscrizione per una polizza, …) e su questi le modalità che descrivono e definiscono l’oggetto (dimensioni, misure, qualità, descrizioni, prescrizioni, …). Una differenza, che non inficia lo scopo e l’assunto della presente trattazione, è costituita dal fatto che il progetto approvato (si definisce così anche in ambito tecnico) di un bene e di un servizio prefigura gli stessi (ovvero come saranno quando fabbricati o erogati) mentre nel caso di una norma e di una legge con l’approvazione definitiva (e successiva promulgazione) il progetto diventa tal quale il “prodotto”.

Delle statistiche, più volte ripetute, hanno evidenziato che, dato un prodotto (o un servizio) e fatto 100 le probabilità o, meglio, le ragioni di successo, queste risiedono per il settanta per cento nella “bontà” del progetto. I processi di produzione, promozione, commercializzazione e assistenza pesano complessivamente solo per il 30 per cento. Ciò perché un “buon progetto” definisce “tutto” (materiali, dimensioni, prestazioni, qualità, costi, …, sulla base d’input commerciali (livello di servizio, di qualità, di prezzo, target, …) e industriali (tecnologie produttive, conoscenze e competenze disponibili, lay-out operativi, …). In definitiva per un prodotto di successo serve un progetto ottimo.

A maggior ragione, è indispensabile un progetto ottimo quando questi, nella sua versione definitiva, diviene il prodotto stesso, senza ulteriori processi di trasformazione. Ed è questo il caso, come si è visto, dei progetti di legge che, una volta approvati dall’organo preposto, diventano la legge stessa. Si potrebbe obiettare che l’effettiva applicazione della legge avviene, molto spesso, in base a un regolamento di attuazione emanato in seguito. E’ di tutta evidenza che il “progetto completo” che definisce in “maniera appropriata, esaustiva, comprensibile e univoca” l’oggetto della norma è costituito dal binomio “legge–regolamento attuativo”. Resta quindi immutata l’esigenza di elaborare, con passaggi di affinamento successivi (è normale), progetti ottimi per i quali sono indispensabili:

-progettisti motivati e qualificati;
-procedure e metodi di lavoro appropriati.

Riferendosi alle leggi i “progettisti titolari” sono, ovviamente, i parlamentari e i consiglieri regionali, per i due livelli legislativi presenti in Italia. Sono loro, normalmente, che presentano i disegni di legge in forma singola, o di gruppo. Sono poi loro a discutere, integrare, modificare e infine approvare le leggi, in commissioni ristrette e in assemblea plenaria. In questo senso essi sono i “progettisti responsabili” anche quando, come normalmente avviene, parte del progetto, e dei passaggi propedeutici allo stesso, è curato da tecnici e funzionari interni alle istituzioni o esperti e consulenti incaricati o, anche, soggetti esterni, tali – per esempio – sono i partiti. In quale misura i “progettisti titolari e responsabili” sono anche “motivati e qualificati” per il delicatissimo incarico di legislatore? Sarebbe fuorviante tentare una risposta in questa sede e anche in altre: il rischio di personalizzazioni, sotto e sovra valutazioni, sulla base di elementi parziali è troppo elevato. Meglio limitarsi a qualche riflessione che, per altro, è raramente proposta. Eppure appare necessaria:

-Anche se non tutti i legislatori partecipano direttamente alla stesura delle leggi, anche se essi si giovano (giustamente) di esperti, non di meno tutti dovrebbero avere in nuce, se non tutte, almeno parte delle abilità, naturali o acquisite, di un buon progettista, a partire dalla capacità di lettura (in profondità) dei progetti elaborati da altri e di incidervi.

-Il sistema attuale di selezione della classe politico-amministrativa non porta a una sufficiente distinzione tra ruoli legislativi, esecutivi e amministrativi. Si mandano nelle istituzioni elettive dei “politici”, senza badare al ruolo che assumeranno. Ma sono ben diverse le conoscenze, le competenze, le abilità, che devono avere un legislatore (regionale o statale) e un amministratore (assessore, sindaco, presidente di regione o provincia, ministro). Legiferare e amministrare non sono, esattamente, la stessa cosa.

Della progettazione in generale e in ambito legislativo

La progettazione è: “L’insieme delle attività che consentono la trasformazione di una serie di richieste (o esigenze) nella descrizione del sistema che risolve il problema e soddisfa le richieste e le esigenze mediante gli elaborati finali di progetto”. E’ del tutto evidente che gli elaborati di progetto possono estrinsecarsi, secondo i casi, in studi, calcoli, schemi, distinte, descrizioni, testi, disegni, analisi, tavole, elenchi, grafici e altro. Nella pur sintetica definizione tra virgolette è già compresa l’essenza della progettazione che consiste nel “risolvere un problema” e nel “soddisfare le richieste e le esigenze” che danno origine a ogni attività di progettazione. Ripresa da un “manuale tecnico” questa definizione è ancora più calzante per l’attività legislativa, se ancora vi fossero stati dei dubbi sulla pertinenza dell’accostamento tra attività che, per altri aspetti, sono effettivamente diverse.

Oltre alla specializzazione dei progettisti, ciascuno nella propria disciplina, per una buona progettazione bisogna seguire delle procedure e adottare dei metodi di lavoro idonei a massimizzare il risultato e a rendere minimo, se non nullo, il rischio d’insuccesso, anche parziale. Pur a fronte della complessità raggiunta da prodotti, tecnologie e servizi, noi riscontriamo un progressivo innalzamento delle prestazioni e dell’affidabilità degli stessi e sovente una progressiva diminuzione dei prezzi d’acquisto e d’esercizio (in termini reali, al netto dell’inflazione). Ciò è dovuto in buona parte al perfezionamento delle procedure di progettazione che riguardano tanto i prodotti quanto i processi operativi. In tutti i contesti organizzati si seguono delle “norme per una logica ed efficace progettazione”, delle quali si riporta un esempio sintetico e non esaustivo:

1.      Formulazione del problema e definizione delle richieste e delle esigenze da soddisfare
2.      Ricerca del percorso di progettazione più razionale
3.      Riduzione del problema in termini specifici e misurabili
4.      Ordine delle esigenze in termini d’importanza
5.      Considerazione dei vantaggi delle alternative
6.      Individuazione delle variabili dipendenti
7.      Sfruttamento di tutte le risorse disponibili
8.      Provare le teorie con dimostrazioni
9.      Definizione di tutti i parametri
10. Rifiuto dei parametri non vantaggiosi
11. Scelta dei mezzi più appropriati in relazione al problema
12. Effettuazione di controlli a ogni stadio critico
13. Revisione (riesame) generale del progetto

Le “norme di progettazione” sopraelencate sono sufficientemente comprensibili e generalmente applicabili, a prescindere dall’ambito. In questa sede ci si può limitare ad approfondire il primo e l’ultimo punto, dai quali – per quanto incredibile – dipende in massima parte l’esito del progetto, in altre parole il suo successo o insuccesso totale o parziale.

Se il problema non è ben formulato, se le richieste e le esigenze da soddisfare non sono chiaramente e completamente definite, l’insuccesso – totale o parziale – è statisticamente assicurato. E’ inutile avanzare proposte, è prematuro fare i passi successivi, se prima non si è sviscerato il problema e stabilito quando e come il problema potrà considerarsi risolto che sarà, per l’appunto, quando le richieste e/o le esigenze saranno sicuramente soddisfatte. Da decenni ormai i progettisti hanno cessato di essere dei “liberi professionisti” dei “creativi puri”, la loro professionalità è vincolata e indirizzata a risolvere problemi ben definiti, il più delle volte da soggetti terzi (rispetto al progettista e all’ente stesso per cui il progettista lavora), sulla base di ampi e vari studi (dei mercati, della società, della concorrenza, …). Questo primo punto, oltre a indirizzare e vincolare il lavoro dei progettisti, consente – e non è cosa di poco conto – di verificare se e in che misura l’elaborato di progetto è accettabile: lo sarà nella misura in cui le richieste e le esigenze sono soddisfatte. Nell’attività legislativa quest’ultimo punto appare trascurato. Infatti, tutto il dibattito e le attività per l’affinamento di un progetto di legge avvengono a partire da una o più bozze di articolato che, nelle intenzioni dei proponenti, prefigura già la legge. Sarebbe molto più proficuo un primo dibattito per definire le più volte citate richieste ed esigenze da soddisfare, che sono in altri termini gli obiettivi della legge che si vuole proporre, tecnicamente le “specifiche di progetto” e che diventano linee guida vincolanti per i “progettisti” e il metro con cui verificare la congruità dell’articolato proposto e infine approvato.

La revisione generale mira, con metodologie adeguate, a prevenire e a eliminare in sede di progetto:

·       Imperfezioni
·       Sviste
·       Elementi incerti
·       Soluzioni progettuali corrette ma superate
·       Incompletezze sostanziali e formali
·       Elementi d’interpretazione ambigua
·       Dati incerti, errati, male espressi
·       Soluzioni di difficile e/o costosa attuazione/realizzazione
·       Soluzioni ai limiti normativi (quando non al di fuori)
·       Soluzioni non adatte per determinati contesti
·       ….

Non credo sia necessario spendere parole per dire quanto sia auspicabile una sistematica e corretta applicazione di questa norma anche nell’ambito della progettazione legislativa. Nel mentre, dei limiti citati non sono affatto esenti le nostre leggi, a significare che detta attività o viene a mancare o non è svolta con la dovuta diligenza.

                                                                                              umuzzatti@gmail.com


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